Onorevoli Colleghi! - Nell'anno 2000, con il decreto legislativo n. 146, sono stati istituiti il ruolo direttivo «ordinario» e il ruolo direttivo «speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, ruoli che sin dalla riforma del 1990 costituivano il passo necessario, a lungo atteso, per un'effettiva parificazione della polizia penitenziaria alle altre Forze di polizia ad ordinamento civile.
      Con l'entrata in vigore dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 334, e 3 aprile 2001, n. 155, disciplinanti i nuovi assetti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, l'inquadramento normativo dei funzionari di polizia penitenziaria risulta, tuttavia, mortificato quanto a status organizzativo.
      In via puramente schematica è possibile evidenziare che:

          1) attualmente i funzionari di polizia del ruolo direttivo «ordinario» dell'Amministrazione penitenziaria sono penalizzati rispetto ai colleghi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato per quanto attiene alla qualifica iniziale nei ruoli, successiva ai corsi di formazione, che risulta di «vice commissario» per la polizia penitenziaria (parametro stipendiale 133,25 euro), e di «commissario capo» per le altre Forze di polizia (parametro stipendiale pari a 144,50 euro);

          2) sono previsti sviluppi di carriera notevolmente più lenti per i funzionari di polizia penitenziaria, considerato che il

 

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personale dei ruoli direttivi «ordinari» della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato raggiunge il livello apicale (rispettivamente di «vice questore aggiunto» e di «vice questore forestale») in un «ruolo aperto (aperto a tutti), mediante scrutinio per merito comparativo» maturando cinque anni e sei mesi di effettivo servizio, laddove la normativa per il Corpo di polizia penitenziaria prevede la promozione al livello equivalente (di «commissario coordinatore», oggi da aggiornare in «vice questore aggiunto penitenziario»), attraverso uno «scrutinio per merito comparativo» nell'ambito di un ruolo «chiuso» (consentito solo a un numero esiguo), con una permanenza complessiva nel ruolo direttivo ordinario di almeno nove anni e sei mesi, e, quindi, con un ritardo minimo, per i più meritevoli, di ben quattro anni;

          3) simili problematiche, inerenti la qualifica iniziale e gli sviluppi di carriera, investono e penalizzano, anche se in diversa misura, il personale del ruolo direttivo «speciale» del Corpo di polizia penitenziaria.

      In tale sperequato panorama normativo nasce la necessità di adeguare, con la presente proposta di legge, l'inquadramento dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria a quello delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, per renderne coerente e non dissimile la progressione in carriera.
      Attraverso il richiamo agli articoli 22-bis e 22-ter del citato decreto legislativo n. 334 del 2000 è stato possibile concepire un inquadramento e una progressione in carriera per i funzionari del ruolo direttivo «ordinario» che non fossero fonte di ulteriore asistematicità normativa e frutto di ulteriori differenziazioni con le discipline interessanti la Polizia di Stato e il Corpo forestale dello Stato.
      Per i funzionari del ruolo direttivo «speciale» del Corpo di polizia penitenziaria è stato, invece, sufficiente un mero richiamo agli articoli 17 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, che ricostruiscono la loro anzianità nella qualifica di «commissario penitenziario» dalla data di ultimazione del corso di formazione.
      Nessuna sovrapposizione o confusione quindi si opera tra funzionari, quelli del ruolo «ordinario» e quelli del ruolo «speciale», diversamente inquadrati in ragione dei requisiti di accesso al rispettivo ruolo.

 

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